Art. 2

Limiti di applicabilità delle norme

In vigore dal 1 mar 1992
1. Sono esonerate dall'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento le imprese che effettuano esclusivamente trasporto di viaggiatori su strada a fini non commerciali mediante autobus immatricolati ai sensi dell'art. 58, comma 7, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. L'esercizio dei servizi pubblici di linea e l'attività di noleggio con conducente, restano soggetti alle apposite disposizioni, in quanto compatibili con quelle del presente regolamento.
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