Art. 4
Requisito della idoneità morale
In vigore dal 1 mar 1992
1. Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi:
a) abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
d) abbia in corso procedura di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa.
2. Il requisito della idoneità morale viene meno quando:
a) apposite disposizioni di legge lo prevedono;
b) nei casi di cui al comma 1;
c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attività di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
3. Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare della impresa individuale o, quando si tratta di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società. Quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia proposto un institore o un direttore, anche da quest'ultimo.
4. Il requisito dell'idoneità morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-4