Art. 3

Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada

In vigore dal 1 mar 1992
Requisiti per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada 1. Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, finanziaria e professionale.
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urn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-3

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