Art. 1

Definizioni

In vigore dal 1 mar 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali; Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74; Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428; Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991; Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, , comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri; A D O T T A il presente regolamento: . Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per: a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto; b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
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