Art. 1
Definizioni
In vigore dal 1 mar 1992
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
Vista la direttiva CEE n. 562/74 del 12 novembre 1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali;
Vista la direttiva CEE n. 438/89 del 21 giugno 1989 che modifica tra l'altro la direttiva CEE n. 562/74;
Visto l' della legge 29 dicembre 1990, n. 428;
Visto l', commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 30 maggio 1991;
Esperita la procedura prevista dalla sopracitata legge n. 400/1988, , comma 3, ultimo periodo, con la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A D O T T A
il presente regolamento:
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Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, s'intende per:
a) "Professione di trasportatore di viaggiatori su strada", l'attività di qualsiasi impresa che effettui, mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e la loro attrezzatura, siano atti a trasportare più di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti, dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto;
b) "impresa", qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della pubblica amministrazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-1