Art. 14

Modalità per la ripetizione dell'esame

In vigore dal 1 mar 1992
1. I candidati che non abbiano superato l'esame alla prima prova possono ripresentare domanda di ammissione ad una seconda prova, che non può essere sostenuta prima di quattro mesi dalla prima, fatta salva la documentazione già prodotta. 2. I candidati che abbiano sostenuto la seconda prova con esito negativo non possono ripresentare ulteriori domande di ammissione prima di dodici mesi dalla data dell'ultimo esame non superato.
Storico versioni

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