Art. 19

Imprese esonerate

In vigore dal 1 mar 1992
1. Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all', lettere b) e c), le imprese che alla data dell'entrata in vigore della legge del 29 dicembre 1990, n. 428, sono già titolari di concessioni, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori. 2. Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorità competente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale è già titolare, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dell'ente competente che ne certifichi la validità attuale. 3. Le imprese individuali e le società, risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di società, continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre chè possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attività di trasporto a livello direzionale, nell'ambito dell'impresa stessa, da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva.
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