Art. 17

Verifica e perdita dei requisiti

In vigore dal 1 mar 1992
1. In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'ente competente, anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 3, il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria di cui all', l'ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo all'autotrasporto. 2. Ai fini della valutazione da parte dell'ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell', comma 2, lettera C, l'ufficio provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'ente competente medesimo le violazioni accertate rela- tive alle materie di cui alla disposizione sopra indicata. 3. Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo all'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore. 4. La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale.
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