Art. 16
Imprese da abilitare
In vigore dal 1 mar 1992
1. Le imprese di trasporto che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggiatori su strada debbono dimostrare all'autorità competente (Stato, regione e comuni) di essere in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli, all'atto della prima richiesta per ottenere una concessione, autorizzazione o licenza abilitante all'autotrasporto di viaggiatori su strada, allegando i seguenti documenti.
2. Per il requisito dell'idoneità morale:
a) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica in data non anteriore a tre mesi;
b) certificato del tribunale civile del circondario di appartenenza, dal quale risulti di non avere in corso procedura fallimentare nè essere stato soggetto a procedura fallimentare, ovvero che dimostri la intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
c) attestazione da cui risulti che l'interessato non sia stato sottoposto, con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dall' della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, di data non anteriore a tre mesi.
3. Per il requisito della idoneità finanziaria alla domanda dovrà essere allegata una relazione illustrativa di tutti gli elementi indicati nell', comma 2, del presente regolamento; le imprese tenute a formare e depositare il bilancio in uffici pubblici dovranno allegare altresì copia dell'ultimo bilancio; le imprese che intendono avvalersi della facoltà di cui all', comma 3, allegheranno l'attestato ivi previsto.
4. Per il requisito della idoneità professionale l'attestato di cui agli del presente regolamento.
5. Le imprese di cui al comma 1 del presente articolo, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, debbono presentare all'autorità concedente (Stato, regione, comuni) se diversa da quella che ha rilasciato il primo titolo abilitante al trasporto, copia della concessione, autorizzazione o licenza già posseduta, convalidata dal competente ente concedente che ne certifichi la validità attuale.
6. Le predette imprese debbono, inoltre, entro novanta giorni dall'inizio delle attività, presentare i seguenti documenti:
a) certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente agli enti assicuratori della previdenza sociale, della assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del contribuente; in luogo del suddetto certificato è ammessa la presentazione di qualunque altro documento in carta semplice, rilasciato dagli enti assicuratori, presentato in originale o in copia autentica, dal quale risulti l'avvenuta denuncia del personale e il numero di posizione del contribuente;
b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti il numero dei dipendenti dell'impresa, con l'indicazione della suddivisione fra impiegati e operai, e che l'impresa è in regola con le relative contribuzioni.
7. Coloro i quali nel termine stabilito non forniscano la prova di cui al comma precedente decadono dalla concessione, autorizzazione o licenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-16