Art. 11

Attività delle commissioni d'esame

In vigore dal 1 mar 1992
1. Le commissioni di esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è affisso a cura della segreteria, nei locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione. 2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
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