Art. 11
Attività delle commissioni d'esame
In vigore dal 1 mar 1992
1. Le commissioni di esame, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è affisso a cura della segreteria, nei locali dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione.
2. La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, almeno venti giorni prima della data stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-11