Art. 10
Composizione commissione esami
In vigore dal 1 mar 1992
1. Le commissioni d'esame istituite su base regionale con decreto del Ministro dei trasporti sono composte come segue:
Presidente:
un dirigente della Direzione generale della M.C.T.C.
Membri:
cinque funzionari della Direzione generale o dell'ufficio provinciale M.C.T.C. capoluogo di regione almeno del settimo livello; un rappresentante, per ogni associazione nazionale di categoria o associazione locale aderente ad associazione nazionale maggiormente rappresentativa a livello nazionale.
2. In corrispondenza di ciascuno dei componenti di cui sopra viene nominato un supplente, il quale partecipa alle sedute d'esame solo in caso di assenza o di impedimento del titolare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario designato dal direttore dell'ufficio provinciale della M.C.T.C., capoluogo di regione.
4. In caso di assenza od impedimento dei segretari le funzioni di segreteria sono svolte da altro funzionario del medesimo ufficio provinciale, da nominarsi in qualità di supplente in seno alla corrispondente commissione d'esame.
5. Gli esami hanno frequenza almeno bimestrale e si svolgono con sede nel capoluogo di regione per i candidati residenti nella regione medesima.
6. Avverso la mancata ammissione all'esame è ammesso ricorso al Ministro dei trasporti.
Storico versioni
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