Art. 7

Esenzione dall'esame

In vigore dal 1 mar 1992
1. Sono esonerati dall'esame di idoneità professionale coloro che dimostrino di avere un'esperienza di almeno cinque anni in forma continua con funzioni dirigenziali in imprese già abilitate in ambito nazionale e internazionale. 2. Tale esperienza dovrà risultare da idonea documentazione atta a certificare che gli interessati siano regolarmente inseriti nella struttura delle predette imprese in qualità di titolari di imprese individuali, di socio amministratore nelle società in nome collettivo e di socio accomandatario nelle società in accomandita semplice, di amministratori per ogni altro tipo di società, di dipendenti a livello direzionale documentato da regolare iscrizione agli istituti previdenziali, di collaboratori per le imprese familiari. 3. Ai richiedenti in possesso del predetto requisito verrà rilasciato a cura dell'ufficio provinciale M.C.T.C. del capoluogo di regione nel quale risultino residenti, un attestato di idoneità professionale per trasporti nazionali ovvero nazionali ed internazionali a seconda che la loro esperienza sia maturata in imprese che esercitino, a livello nazionale ovvero nazionale ed internazionale, attività di trasporto. 4. L'attestato deve essere conforme ai modelli di cui agli allegati B e C.
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