Art. 5

Requisito della idoneità finanziaria

In vigore dal 1 mar 1992
1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa. 2. Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera: i conti annuali dell'impresa, ove esistano; i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa; i costi, compreso il prezzo di acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti e installazioni; nonché il capitale di esercizio. 3. In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento, rilasciata da aziende od istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a lire 100 milioni nella forma di cui all'allegato A. 4. L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.
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