Art. 8
Disposizioni relative alla idoneità professionale
In vigore dal 1 mar 1992
1. Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
a) qualora trattisi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o callaboratore familiare;
b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.trasporti:decreto:1991-12-20;448#art-8