Art. 20

Disposizione transitoria

In vigore dal 1 mar 1992
1. Le imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenza nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e del presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 20 dicembre 1991 Il Ministro: BERNINI Visto, il Guardasigilli: MARTELLI Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1992 Registro n. 1 Trasporti, foglio n. 355
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