Art. 6
Corresponsabilità
In vigore dal 28 mar 1992
1. I produttori che partecipano a questo regime hanno diritto, a domanda, al rimborso del prelievo di corresponsabilità di base di cui all' del regolamento CEE n. 2727/75 trattenuto sui cereali venduti dal produttore interessato nel corso della campagna di commercializzazione 1991-92.
2. Per poter beneficiare del rimborso, di cui al paragrafo precedente, l'imprenditore deve corredare la domanda di rimborso dei documenti giustificativi comprovanti che l'onere del prelievo di corresponsabilità è stato sostenuto dal richiedente.
3. Tale istanza deve essere inoltrata ai competenti uffici regionali, entro il 31 agosto 1992, e verte sulla totalità dei rimborsi relativi alle vendite dei cereali effettuate nel corso della campagna 1991-92.
4. Gli uffici regionali, previa verifica del diritto del beneficiario al rimborso, rilasceranno apposita attestazione e predisporranno gli elenchi degli aventi diritto, secondo quanto dispone il decreto 23 luglio 1990, n. 228 (art. 14). Tali elenchi dovranno essere trasmessi all'A.I.M.A. entro il 15 ottobre 1992.
5. Il prelievo di corresponsabilità viene rimborsato entro il 31 dicembre 1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-13;455#art-6