Art. 1

Finalità generali

In vigore dal 28 mar 1992
IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 1703 del 13 giugno 1991 che istituisce un regime di ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 e che prevede per la stessa campagna misure speciali nell'ambito del regime di ritiro dei seminativi dalla produzione previsto dal regolamento CEE n. 797/85; Visto il regolamento CEE della Commissione n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, che fissa le modalità di applicazione del regime di ritiro temporaneo dei seminativi per la campagna 1991-92; Viste le proprie circolari n. 255 del 19 aprile 1991, n. 261 del 4 luglio 1991 e n. 268 dell'8' novembre 1991, che fissano, in particolare, le modalità e i termini per la presentazione dei piani di coltura e delle domande di aiuto; Visto l' del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che trasferisce alle regioni le funzioni amministrative relative all'applicazione dei regolamenti delle Comunità europee, nelle materie di loro competenza; Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, con cui sono state stabilite sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, che ha predisposto nuove misure per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso ed ha introdotto la fattispecie di reato di cui all'art. 640- bis del codice penale; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che ha stabilito nuove norme in materia di procedimento amministrativo; Considerato che si rende necessario disciplinare il regime di aiuto del ritiro temporaneo dei seminativi con carattere di uniformità nel territorio nazionale; Considerato che talune disposizioni contenute nei citati regolamenti comunitari n. 1703/91 e n. 2069/91, prevedendo la possibilità di scelta tra diverse opzioni, impongono la interposizione di norme statali; Udito il parere del Consiglio di Stato n. 997/91, espresso nell'adunanza generale del 21 novembre 1991, pervenuto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste il 6 dicembre 1991; Ritenuto di non poter differire il termine di presentazione delle domande di aiuto, inderogabilmente fissato al 15 dicembre 1991 dal regolamento CEE n. 2069/91, stante la diretta applicabilità della norma comunitaria; Considerato, altresì, che il predetto termine è stato comunicato agli interessati con circolare n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 novembre 1991, n. 268; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. 30932 del 18 dicembre 1991; A D O T T A il seguente regolamento: . Finalità generali 1. Il presente regolamento ha lo scopo di adattare alla realtà nazionale le disposizioni contenute nei regolamenti CEE n. 1703/91 del Consiglio del 13 giugno 1991 e n. 2069/91 dell'11 luglio 1991, relativi al regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per il periodo che va dal 1 settembre 1991 al 31 agosto 1992. 2. L'intervento è attuato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste (in appresso denominato Ministero), dal Ministero del tesoro, dalle regioni a statuto ordinario, dalle regioni a statuto speciale, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dall'AIMA.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-13;455#art-1

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