Art. 2

Beneficiari

In vigore dal 28 mar 1992
1. Per poter ottenere l'aiuto previsto dal presente regolamento, il richiedente deve avere la disponibilità, a qualunque titolo, di una superficie di seminativo destinata ad una delle coltivazioni di cui all'allegato 1 del presente decreto, in vista del raccolto 1991. 2. Nel sottoscrivere la domanda, il richiedente si impegna a mantenere a riposo la superficie di seminativo oggetto dell'aiuto per la campagna 1991-92, secondo le modalità ed i limiti indicati all' del presente decreto, nonché ad ottemperare agli obblighi indicati al successivo . Nel caso che il richiedente non sia proprietario della superficie da sottoporre al regime, è necessario che dimostri di avere la disponibilità del seminativo anche per l'anno d'impegno. In tale ultimo caso il richiedente dovrà ottenere dal proprietario le autorizzazioni necessarie ai sensi di legge o richieste dal titolo in base al quale ha la disponibilità del seminativo. 3. Possono conseguire l'aiuto suddetto tutti i produttori agricoli singoli od associati, anche se persone giuridiche di diritto pubblico o privato, che abbiano inoltrato agli uffici competenti, entro il 31 luglio 1991, il piano di utilizzazione delle superfici aziendali, così come previsto dalle circolari M.A.F. n. 255 e 261 del 1991. 4. Per la concessione dell'aiuto è preso in considerazione un solo produttore agricolo per la singola superficie agricola considerata. 5. Il richiedente è escluso dal beneficio medesimo se, nel corso del controllo dei piani di utilizzazione da parte del Corpo forestale dello Stato, ed in relazione alle sole superfici di cui al comma 1 dell' del presente regolamento, risulta che: a) la superficie dichiarata in domanda è più ampia, rispetto a quella effettivamente accertata, per una percentuale superiore al 10% della prima; b) una particella dichiarata coltivata è in realtà a riposo.
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