Art. 7
Modalità per la presentazione delle domande di aiuto
In vigore dal 28 mar 1992
1. L'aiuto di cui all' sarà concesso agli aventi diritto, che abbiano presentato ai competenti uffici delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, entro il 15 dicembre 1991 apposita domanda secondo le modalità descritte nella circolare ministeriale n. 268 dell'8 novembre 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 1991.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano faranno pervenire una delle due domande ad esse inoltrate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, entro quarantacinque giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-13;455#art-7