Art. 11
S a n z i o n i
In vigore dal 28 mar 1992
1. Nel caso di indebita percezione dell'aiuto e/o di indebito rimborso del prelievo di corresponsabilità, i relativi importi sono recuperati, maggiorati dell'interesse maturato nel periodo compreso tra l'erogazione di tali importi ed il rimborso degli stessi da parte del beneficiario. Il tasso d'interesse è determinato in base ai tassi d'interesse interbancari vigenti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato erogato il premio ai beneficiari, maggiorato del 2%.
2. Nel caso di irregolarità grave relativa al solo importo del prelivo di corresponsabilità, il richiedente è comunque escluso dal beneficio del regime di aiuto temporaneo e deve restituire il premio percepito secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
3. L'indebita percezione del premio e l'indebito rimborso del prelievo di corresponsabilità comportano altresì l'applicazione di sanzioni a carattere amministrativo e/o penale, ove ne ricorrano gli estremi.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-12-13;455#art-11