Art. 10

C o n t r o l l i

In vigore dal 28 mar 1992
1. Il Ministero, in applicazione degli del regolamento CEE n. 2069/91, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato ed in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, fatta salva ogni altra disposizione di più ampia portata prescritta in materia di controlli, effettua presso le aziende i controlli secondo le modalità prescritte dall' dello stesso regolamento n. 2069/91. 2. Anteriormente al pagamento dell'aiuto, qualora il controllo evidenzi una eccedenza della superficie dichiarata nella domanda rispetto a quella riscontrata, l'aiuto è calcolato sulla base di quest'ultima, previa deduzione della eccedenza constatata, purchè questa sia contenuta entro il 10% della superficie dichiarata e non superi in ogni caso un ettaro, ai sensi dell'art. 16 del regolamento CEE n. 2069/91. 3. Se l'eccedenza suddetta supera tale limite, la domanda è respinta. 4. Il produttore che, senza giustificato motivo, non è presente, nè delega altri al sopralluogo, o, pur presentandosi o delegando altri, di fatto impedisce l'esatta individuazione delle superfici dichiarate, soggette al controllo disposto dall'ufficio istruttore, viene escluso dall'aiuto.
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