Art. 9

Pagamento dell'aiuto

In vigore dal 28 mar 1992
1. Il pagamento agli aventi diritto all'aiuto di cui all' del presente regolamento è disposto direttamente dall'AIMA sulla base degli elenchi di liquidazione formulati dagli uffici ed enti incaricati dalle singole regioni e dalle province autonome di Bolzano e Trento.
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