Art. 4

Obblighi relativi alla manutenzione dei seminativi ritirati

In vigore dal 28 mar 1992
1. I terreni ritirati dalla produzione dovranno essere oggetto di una manutenzione che assicuri una adeguata copertura vegetale, secondo quanto prevede l', comma 4, del regolamento CEE n. 1703/91. 2. Le regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Molise, Puglia, Campania, Abruzzo, Lazio e Toscana potranno autorizzare, nelle aree dove le situazioni climatiche non consentano una copertura vegetale adeguata e dove le condizioni idrogeologiche lo consentano, in sostituzione della copertura vegetale, le lavorazioni meccaniche necessarie per preservare le riserve idriche del terreno ed evitare il pericolo degli incendi. 3. Ai fini del comma 1 del presente articolo, le regioni e le prov- ince autonome di Trento e Bolzano dovranno determinare le specie da utilizzare per realizzare la succitata copertura vegetale o, in alternativa, consentire lo sviluppo di una vegetazione spontanea. In quest'ultimo caso il premio annuo, di cui all' del presente regolamento subirà la riduzione del 10% a causa delle ridotte cure colturali. 4. La vegetazione, di cui ai commi precedenti, dovrà essere sfalciata in prossimità della fioritura, al fine di evitare la diffusione delle erbe infestanti. Il prodotto proveniente dalla sfalciatura non può essere utilizzato e dovrà essere lasciato sul posto fino alla fine dell'impegno. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano potranno consentire l'interramento del prodotto della sfalciatura, anteriormente al 31 agosto 1992, qualora le condizioni climatiche lo rendano necessario, previa comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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