Art. 8

Istruttoria delle domande e formazione degli elenchi

In vigore dal 28 mar 1992
1. La fase istruttoria delle domande, di competenza delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano o degli enti da loro delegati, è diretta ad accertare la ricevibilità e la regolarità formale delle domande di aiuto e dei relativi impegni, nonché la sussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi dei richiedenti e delle aziende agricole interessate dalla misura. 2. Nel caso di esito negativo dell'istruttoria, l'ufficio istruttore deve emettere un tempestivo provvedimento espresso di rigetto della domanda, adeguatamente motivato, con l'indicazione del termine e dell'autorità alla quale è possibile ricorrere, ai sensi della legge n. 241/1990. L'eventuale provvedimento di esclusione deve essere notificato all'interessato entro sessanta giorni dal termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande. 3. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, l'inserimento del nominativo dell'avente diritto negli elenchi di liquidazione costituisce provvedimento conclusivo del procedimento di concessione dell'aiuto. La formazione di tali elenchi e l'invio all'A.I.M.A. e per conoscenza al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, deve avvenire entro il 30 giugno 1992. 4. Nella compilazione degli elenchi dei beneficiari dell'aiuto di cui all' del presente decreto, gli organi competenti devono rispettare le modalità indicate nella circolare ministeriale n. 239 del 14 maggio 1990 relativa al set-aside di lungo periodo di cui al regolamento CEE n. 1272/88. 5. Quanto alla prescritta acquisizione dei certificati antimafia (legge 19 marzo 1990, n. 55), qualora il richiedente, previa formale richiesta del competente ufficio istruttore, non provveda a produrre la relativa autocertificazione, nei casi in cui quest'ultima è ammessa, entro quindici giorni dalla ricezione della suddetta richiesta, decade dal diritto al premio, salvo che possa provare la sussistenza di cause di forza maggiore. 6. A tali fini, l'ufficio competente deve provvedere alla richiesta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
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