Art. 3

Seminativi oggetto di ritiro

In vigore dal 28 mar 1992
1. I seminativi che possono essere oggetto del ritiro temporaneo sono unicamente quelle superfici destinate, per il raccolto 1991, alle coltivazioni di cui all', par. 2, del regolamento n. 2069/91, riportate nell'allegato 1, che forma parte integrante del presente regolamento. 2. La superficie che può essere ritirata dalla produzione deve rappresentare almeno il 15% di seminativi di cui al paragrafo precedente, fermo restando che la superficie minima da ritirare dalla produzione non può essere inferiore a mezzo ettaro in un unico corpo. La superficie aziendale che continua ad essere coltivata in vista del raccolto 1992 e che è destinata alle colture che possono beneficiare del precitato regime non deve essere in nessun caso maggiore della superficie utilizzata per le medesime finalità nel 1991, ridotta in misura corrispondente alla superficie messa a riposo nell'ambito di questo regime. 3. Per quanto riguarda i cereali, la superficie aziendale coltivata per il raccolto 1992 non deve essere comunque superiore all'85% della superficie cerealicola coltivata nel 1991. 4. Nella provincia autonoma di Trento la superficie che può beneficiare dell'aiuto è limitata, per azienda, al 20% della superficie dei seminativi di cui al precedente paragrafo 1, in conformità all' del regolamento CEE n. 1703/91. 5. I seminativi ritirati non potranno essere utilizzati a scopo di lucro, nè per fini agricoli, nè per altri fini.
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Seminativi oggetto di ritiro (Art. 3 Regolamento recante disposizioni di adattamento alla realta' nazionale del regime di aiuti per il ritiro temporaneo dei seminativi dalla produzione per la campagna 1991-92 di cui al regolamento CEE del Consiglio delle Comunita' europee n. 1703/91.) — Testo vigente | Portale Normativo