Art. 6

Abbuono di interessi

In vigore dal 24 nov 1991
1. Ai sensi del comma 1- bis dell'art. 11, del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, il contributo di cui al comma 1, su richiesta dell'impresa, potrà essere trasformato in tutto o in parte in abbuono di interessi, su finanziamenti concessi da istituti o sezioni specializzati nel credito a medio termine per la realizzazione degli investimenti ritenuti ammissibili. 2. Il contributo interessi sarà erogato in quote costanti annualmente in coincidenza con la scadenza rate del piano di ammortamento fino alla scadenza del finanziamento medesimo. Il totale delle quote in conto interessi attualizzato ad un tasso effettivo annuo pari al tasso ufficiale di sconto al momento della concessione del contributo, deve essere uguale al contributo concesso. 3. Il finanziamento al quale viene applicato il contributo interessi potrà essere a tasso fisso o variabile, in lire o in valuta, purchè la durata sia superiore a diciotto mesi e fino a dieci anni e purchè la sua erogazione sia condizionata all'attuazione del programma di investimenti oggetto dell'agevolazione. Il finanziamento potrà anche essere già stato stipulato al momento della concessione del contributo interessi e comunque in data non anteriore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989. 4. Il finanziamento non dovrà essere agevolato da altre leggi statali o regionali. 5. Il contributo in conto interessi, considerato nel suo ammontare, non può comunque essere superiore al totale delle quote interessi previste dal piano di ammortamento. 6. Il contributo in conto interessi sarà assoggettato alla ritenuta di acconto del 4% dell'imposta IRPEF o IRPEG ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
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