Art. 9
Contributo aggiuntivo del Fondo europeo di sviluppo regionale
In vigore dal 24 nov 1991
Contributo aggiuntivo del Fondo europeo
di sviluppo regionale
1. Alle imprese che avranno ottenuto la concessione dei contributi di cui ai commi 1 e 1- bis dell'art. 11 sopracitato è concesso un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili il cui onere è a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
2. In relazione ai versamenti comunitari, il contributo di cui sopra sarà erogato su richiesta di questo Ministero dal Fondo di rotazione di cui all' della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-9