Art. 8
Riduzione o esclusione dei contributi
In vigore dal 24 nov 1991
1. Qualora le imprese destinatarie dei benefici di legge non realizzino totalmente il programma approvato ed il costo dell'investimento risulti inferiore a quello stabilito nel decreto di concessione, il contributo relativo verrà proporzionalmente ridotto, semprechè la commissione di cui alla legge n. 130/1983 accerti che le finalità dell'investimento sono state sostanzialmente conseguite, anche se in misura più limitata.
2. L'impresa, per la stessa iniziativa, non deve aver chiesto la concessione dei contributi di cui all' del decreto-legge 1
aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, nè di altri contributi previsti da altre leggi statali o regionali.
3. Nei casi di restituzione dei contributi di cui al comma 5 dell'art. 11 sopracitato, i relativi versamenti dovranno essere effettuati in favore del capo XVIII, capitolo 3600: entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle entrate di bilancio dello Stato.
4. Nei confronti delle imprese inadempienti si procederà in conformità alle norme che disciplinano i casi di insolvenza verso lo Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-8