Art. 5

Contributi per l'acquisizione di servizi

In vigore dal 24 nov 1991
1. Ai sensi del comma 6 del citato art. 11, saranno incentivate le acquisizioni di servizi destinate alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti o ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. 2. In particolare fra i servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati rientrano quelli relativi a: ricerca di mercato, analisi sulla clientela potenziale, acquisizione di informazioni sulla concorrenza, ricerca di partners commerciali. 3. I servizi volti ad elevare il livello qualitativo dei prodotti comprendono: ricerca di nuove formulazioni, ricerca per l'impiego di nuove materie prime, ricerca di prodotti meno inquinanti, specializzazione del prodotto per classe di consumatore, studio di interventi sul ciclo produttivo per contenere gli scarti di qualità dei prodotti rispetto agli standards desiderati. 4. Fra i servizi volti ad aumentare la produttività si annoverano: ricerca per la rifasatura del processo produttivo, razionalizzazione del lay-out e dei flussi dei materiali, automazione del controllo del processo produttivo, consulenze finalizzate a razionalizzare l'intervento della forza lavoro. 5. Non saranno incentivate iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale. 6. Non saranno ammessi ai benefici di legge i programmi di investimento nei settori di cui all', comma 2, del presente decreto. 7. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989. 8. Non sono, altresì, ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato. 9. Investimenti diversi da quelli previsti dal decreto di concessione non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.
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Contributi per l'acquisizione di servizi (Art. 5 Regolamento di attuazione per la concessione ed erogazione dei contributi previsti dall'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.) — Testo vigente | Portale Normativo