Art. 3

Entità dei contributi

In vigore dal 24 nov 1991
1. La misura del contributo di cui al predetto art. 11, comma 1 e 1-bis, è pari al 25% del costo degli investimenti ritenuti ammissibili, con un limite massimo di lire 700 milioni. 2. Il contributo per l'acquisizione dei servizi, di cui al successivo sesto comma del predetto art. 11, è concesso nella misura dell'80% del costo effettivo dell'investimento e comunque per un importo non superiore ai 30 milioni.
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