Art. 7
Procedimento
In vigore dal 24 nov 1991
1. Le domande di contributo dovranno essere redatte secondo lo schema di cui all'allegato A e corredate dalla documentazione indicata nell'allegato B del presente regolamento.
2. Le domande, di cui una in bollo, e la relativa documentazione, dovranno essere prodotte in triplice copia.
3. Le domande di contributo debbono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale della produzione industriale - Divisione VI, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, di cui fa fede la data del timbro dell'ufficio postale di spedizione, escluso qualsiasi altro mezzo di spedizione o consegna, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
4. Il comitato tecnico di cui al comma 3 dell'art. 11 sopracitato esprime il proprio motivato parere al Ministro dell'industria sull'ammissibilità dei programmi presentati.
5. Il Ministro dell'industria, sentito il parere del comitato tecnico di cui al comma 4 del presente articolo, con proprio decreto motivato concede o nega il contributo.
6. L'erogazione del contributo a fondo perduto sarà connessa alla realizzazione delle varie fasi del programma. Il contributo sarà, pertanto, liquidato in due tranches, rispettivamente pari al 40% ed al 60% dell'ammontare complessivo, sulla base di idonea documentazione, come esposta in dettaglio negli allegati C, D, E, che dimostri rispettivamente la realizzazione di una quota del programma pari al 50% ed il completamento dello stesso.
7. L'erogazione della seconda quota di contributo, pari al 60%, avverrà dopo che le commissioni previste dall'art. 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130, avranno effettuato, su richiesta di questo Ministero e nel termine di sessanta giorni, la verifica della realizzazione totale del programma.
8. L'erogazione del contributo per abbuono di interessi avverrà dopo la verifica della realizzazione dell'intero programma e su presentazione della quietanza rilasciata dall'istituto di credito relativa al pagamento delle quote capitale e delle quote interessi.
9. L'erogazione del contributo sul costo dell'acquisizione dei servizi reali avverrà in un'unica soluzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-7