Art. 4
Contributi per investimenti
In vigore dal 24 nov 1991
1. Possono formare oggetto di richiesta di contributo di cui ai commi 1 e 1- bis del citato art. 11 gli investimenti destinati a:
a) insediamento di nuove attività: per insediamento di nuova attività deve intendersi la creazione di una nuova unità produttiva nella zona considerata;
b) ammodernamento degli impianti esistenti: sarà ritenuta ammissibile l'iniziativa riguardante un compiuto programma di razionalizzazione del ciclo produttivo con esclusione degli interventi di carattere manutentivo;
c) ampliamento degli impianti esistenti: saranno ritenute ammissibili le iniziative destinate al potenziamento dei singoli complessi industriali attraverso l'acquisto di nuovi macchinari, il potenziamento delle strutture, l'ampliamento dei fabbricati esistenti con l'eventuale acquisto dei terreni sui quali i fabbricati stessi dovranno essere costruiti.
2. Ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti alle imprese, i contributi non possono essere concessi per investimenti relativi ai seguenti settori e comparti produttivi:
a) produzioni siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA;
b) costruzioni e riparazioni navali;
c) produzione di fibre tessili artificiali.
3. Saranno escluse dalle agevolazioni le spese sostenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 120/1989 nonché le spese destinate all'acquisto di macchinari usati o imputabili a commesse interne. Non verranno altresì ammesse spese che non siano direttamente ed immediatamente funzionali al programma approvato, nè i costi generali inerenti agli immobili (sono comunque ammesse le spese di urbanizzazione primaria nel caso di acquisto di terreni) ed agli impianti, come ammortamenti, manutenzioni ordinarie e straordinarie, assicurazioni, ecc., nonché i costi per quote di spese generali aziendali.
4. Non saranno ammessi investimenti in scorte che superino la misura massima pari al 10% del costo totale del programma di investimenti.
5. Non saranno ammesse spese per progettazione e direzione lavori per importi superiori al 5% del costo totale del programma di investimenti.
6. Investimenti diversi da quelli previsti nel programma approvato non saranno considerati ammissibili ai fini della liquidazione del contributo.
7. Non saranno incentivate le iniziative in contrasto con la legislazione in materia di protezione ambientale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-4