Art. 1

In vigore dal 24 nov 1991
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il regolamento CEE n. 328/88 del Consiglio del 2 febbraio 1988 che istituisce un programma comunitario per il sostegno della piccola e media impresa nelle zone che hanno subito perdita di posti lavoro nel settore siderurgico (programma Resider); Visto l'art. 11 del decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181, che, per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), prevede la concessione di contributi in favore di piccole e medie imprese che realizzino l'insediamento di nuove attività ovvero l'ammodernamento e l'ampliamento di impianti esistenti in zone colpite da crisi siderurgica; Vista la decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 e la delibera del CIPI in data 28 giugno 1990 che individuano le zone colpite da crisi siderurgica; Vista la nota n. 91970 del 31 dicembre 1990 della Commissione delle Comunità europee che dichiara la compatibilità, ai sensi degli articoli 92 e 93 del trattato, del contenuto, del citato art. 11 e che consente l'attribuzione di un contributo aggiuntivo pari al 5% del costo dell'investimento ammesso al contributo di cui ai commi 1 e 1- bis del citato art. 11, con onere a carico del Fondo europeo di sviluppo regionale; Visto che ai sensi dei commi 3 e 6 dell'art. 11 soprarichiamato occorre stabilire mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 16 aprile 1991; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 90114 del 20 maggio 1991); A D O T T A il seguente regolamento: . 1. Il presente regolamento trova applicazione per le iniziative che si svilupperanno nelle zone geografiche individuate con decisione della Commissione del 6 febbraio 1990 (allegato F).
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-1

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