Art. 2

Soggetti beneficiari

In vigore dal 24 nov 1991
1. Possono fruire dei contributi di cui all'art. 11 del decreto- legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, nella legge 15 maggio 1989, n. 181: a) le piccole e medie imprese industriali che, alla data di presentazione della domanda, abbiano non più di duecentocinquanta dipendenti e 25 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non appartengano ad un gruppo imprenditoriale, e cioè non siano società controllate o controllanti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, secondo comma, o comunque collegate, nè direttamente nè indirettamente a mezzo di finanziarie, fiduciarie o società di comodo; b) le piccole e medie imprese appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che, alla data della domanda, non superi nel suo insieme i limiti dimensionali sopracitati di duecentocinquanta dipendenti e 25 miliardi di lire di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; c) le piccole e medie imprese di servizi aventi, alla data della domanda, non più di settantacinque dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, semprechè non si configurino come appartenenti ad un gruppo imprenditoriale; d) le piccole e medie imprese di servizi appartenenti ad un gruppo imprenditoriale che, alla data della domanda, non superi nel suo insieme i limiti dimensionali sopracitati di settantacinque dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito, al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie; e) le imprese artigiane che, alla data della domanda, non superino i limiti previsti dall' della legge 8 agosto 1985, n. 443.
Storico versioni

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