Art. 10
Stanziamenti
In vigore dal 24 nov 1991
1. Lo stanziamento di 70 miliardi di cui al comma 4 dell'art. 11 sopracitato è ripartito in ragione di lire 65 miliardi per gli interventi di cui ai commi 1 e 1- bis e di lire 5 miliardi per gli interventi di cui al comma 6 dello stesso art. 11.
2. Lo stanziamento da destinare alla concessione del contributo aggiuntivo con onere a carico del FESR è determinato in lire 13 miliardi.
3. Gli stanziamenti come sopra individuati sono suddivisi, secondo il seguente prospetto, fra le regioni interessate al programma in misura proporzionale ai parametri fissati dalla CEE in sede di attuazione del regolamento Resider ai fini della quantificazione del contributo spettante alle singole zone a valere sul FESR.
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== Per contributo Per contributo Per contributo FESR - 1- bis
Lombardia........... 3.921.488 19.607.438 1.508.265
Liguria........... 3.814.050 19.070.246 1.466.942
Toscana........... 2.847.107 14.235.538 1.095.041
Umbria........... 2.417.355 12.086.778 929.752
Totale... 13.000.000 65.000.000 5.000.000
4. Eventuali disponibilità residue, al netto degli impegni assunti con decreto del Ministro, sullo stanziamento fissato per ciascuna delle regioni suindicate, potranno essere utilizzate in favore delle rimanenti regioni che presenteranno maggiori esigenze.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 25 giugno 1991
Il Ministro: BODRATO Visto il Guardasigilli: MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1991
Registro n. 19 Industria, foglio n. 143
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1991-06-25;357#art-10