Titolo II

Art. 9

In vigore dal 6 mar 1991
1. Qualora la differenza riscontrata rispetto alla superficie dichiarata non risulti superiore al 10% e comunque non superiore ad un ettaro, l'aiuto è ugualmente concesso. 2. Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla superficie accertata previa deduzione dell'eccedenza constatata. 3. Negli altri casi di discordanza, tutte le superfici facenti parte dell'azienda sono escluse dal beneficio dell'aiuto per la campagna in corso e il richiedente è, inoltre, escluso dal beneficio dell'aiuto per la campagna successiva con provvedimento motivato dell'amministrazione. 4. Nell'ipotesi prevista dal precedente comma, l'organo di controllo dovrà compilare un apposito elenco dei produttori per i quali ricorre l'esclusione dal diritto all'aiuto per la campagna successiva. 5. Con l'apposita attestazione riportata nel modello allegato del presente regolamento, il produttore interessato afferma, sotto la propria responsabilità, di non essere incorso nel provvedimento sanzionatorio previsto dal precedente comma 3. 6. Nell'ipotesi in cui il produttore riceve l'importo dell'aiuto indebitamente, gli organi di controllo provvedono al recupero delle somme già erogate maggiorate di un tasso annuo d'interesse di mora pari al 10%.
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