Titolo I

Art. 4

In vigore dal 6 mar 1991
1. Il contratto di coltivazione, di cui all', comma 2, lettera b), debitamente firmato, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi: a) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza del produttore; b) cognome, nome, luogo e data di nascita e residenza dell'acquirente; c) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina del grano saraceno, della scagliola o del miglio (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario); d) la specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando la superficie catastale delle singole particelle, nonché le frazioni delle stesse, che compongono detta superficie; e) nella misura del possibile le varietà di seme utilizzato; f) impegno, da parte del produttore, di consegnare tutto il grano saraceno, la scagliola e il miglio proveniente dalla raccolta effettuata sulle superfici in causa, all'acquirente designato; g) impegno, da parte dell'acquirente, di acquistare la quantità di prodotto oggetto del contratto di coltivazione.
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