Titolo I
Art. 2
In vigore dal 6 mar 1991
1. Il rilascio del provvedimento di concessione dell'aiuto ha luogo in presenza, oltre che delle condizioni di cui al comma 2 del precedente , dei seguenti presupposti:
a) per ciascuno dei cereali indicati all', comma 1, l'interessato deve presentare la relativa dichiarazione di coltivazione delle superfici seminate, che equivale, a tutti gli effetti, alla domanda di concessione dell'aiuto;
b) deve intervenire l'esito favorevole dei controlli previsti dalle disposizioni comunitarie.
2. La dichiarazione di coltivazione deve essere presentata direttamente presso gli uffici competenti o spedita a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento entro il 30 aprile di ogni anno come segue:
a) per le province delle regioni Liguria e Piemonte, ai rispettivi servizi regionali decentrati dell'agricoltura;
b) per le province delle regioni Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura;
c) per le province delle regioni Campania e Sicilia, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione;
d) per le province della regione Marche, ai rispettivi servizi decentrati dell'agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione, sezione alimentazione;
e) per le province della regione Calabria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione - servizi di coordinamento regionale interventi A.I.M.A.;
f) per le province delle regioni Puglia, Umbria, Molise e Basilicata, ai rispettivi enti di sviluppo agricolo;
g) per le province della regione Toscana, ai rispettivi assessorati all'agricoltura delle amministrazioni provinciali;
h) per le province della regione Lazio, ai rispettivi settori decentrati provinciali dell'agricoltura;
i) per le province della regione Abruzzo, alle rispettive unità territoriali per l'agricoltura - U.T.A.;
l) per le province della regione Emilia-Romagna, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura e alimentazione;
m) per le province della regione Lombardia, ai rispettivi servizi provinciali agricoltura, foreste e alimentazione - S.P.A.F.A.;
n) per le province delle altre regioni, ai rispettivi assessorati regionali all'agricoltura.
3. L'ufficio competente provvede all'istruttoria, al controllo, all'acquisizione della documentazione ritenuta necessaria ivi compresa la certificazione antimafia prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, ed alla emanazione dei provvedimenti che hanno per oggetto le domande di concessione dell'aiuto.
4. In ogni provincia ciascun produttore di grano saraceno, o scagliola, o miglio, deve presentare, in duplice esemplare, per ciascun cereale, una sola dichiarazione di coltivazione per tutte le superfici seminate nella provincia stessa, se è presentata più di una dichiarazione di coltivazione, l'amministrazione rigetta le domande di concessione dell'aiuto.
5. Se la dichiarazione di coltivazione è presentata ad un ufficio incompetente, in contrasto con le disposizioni del precedente comma 2, l'amministrazione rigetta la domanda.
6. Eventuali correzioni od integrazioni alla dichiarazione di coltivazione possono essere presentate, a pena di irricevibilità, con le stesse modalità previste dai precedenti commi dell' e dal seguente e nel termine stabilito dal precedente comma 2.
7. Qualora non si sia in presenza di tutti i presupposti necessari per il rilascio del provvedimento di concessione, l'amministrazione rigetta la domanda.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-2