Titolo I

Art. 3

In vigore dal 6 mar 1991
1. La dichiarazione di coltivazione deve essere firmata per esteso dal produttore. Costui, se analfabeta, dovrà apporre nella dichiarazione il segno di croce, convalidato dalla firma di due testimoni che devono indicare il proprio domicilio. In ambedue i casi, le sottoscrizioni devono essere autenticate secondo quanto previsto dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15. 2. Detta dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato al presente regolamento e corredata dal certificato di famiglia, deve contenere, per la sua validità, i seguenti elementi: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza del produttore e sua qualifica (proprietario, conduttore o diretto coltivatore, proprietario concedente a qualsiasi titolo, titolare di contratto agrario associativo, di affittanza, ecc.); b) i dati di individuazione del fondo nel quale è stata effettuata la semina di grano saraceno o scagliola o miglio (comune, località e denominazione del fondo stesso, con l'indicazione del suo proprietario); c) specificazione della superficie aziendale nella quale la semina è stata effettuata, riportando i dati catastali (foglio di mappa, superficie) dei singoli appezzamenti (particelle) che compongono detta superficie; d) nella misura del possibile le varietà di seme utilizzato; e) modi di conduzione dell'azienda ed indicazione degli eventuali compartecipanti alla coltivazione, specificandone le generalità, residenza e rapporto di compartecipazione, ed indicando, riferita alla superficie, la quota di spettanza degli stessi. 3. Il contratto di coltivazione di cui all', comma 2, lettera b), deve essere allegato alla dichiarazione di coltivazione pena l'invalidità della stessa.
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urn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-3

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Art. 3 Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. — Testo vigente | Portale Normativo