Titolo I
Art. 6
In vigore dal 6 mar 1991
1. Al pagamento dell'aiuto, per l'importo unitario che sarà stato annualmente stabilito dal Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, e che per le semine della campagna di commercializzazione 1990-91 è fissato a 50 ECU per ettaro, provvederà, in esecuzione dei compiti ad essa affidati dalla legge 14 agosto 1982, n. 610, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo A.I.M.A., entro il 30 aprile successivo alla campagna di commercializzazione in causa.
2. Ai sensi dell' del regolamento CEE n. 1676/85, il fatto generatore del diritto all'aiuto si considera avvenuto il 1 luglio della campagna di commercializzazione successiva.
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