Titolo II
Art. 11
In vigore dal 6 mar 1991
1. L'organo istruttorio può acquisire notizie e documentazione in ordine ai dati esposti nelle domande di aiuto. La relativa richiesta da parte del predetto organo, inoltrata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, deve essere soddisfatta dal produttore interessato entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della raccomandata postale. Nel caso di inottemperanza, l'amministrazione respinge la domanda di concessione.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-11