Titolo III

Art. 14

In vigore dal 6 mar 1991
1. Gli organi regionali comunicano al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre n. 20 - Roma, e all'A.I.M.A. - Via Palestro, 81 - Roma, entro il 15 agosto dell'anno di produzione, i dati relativi alle superfici oggetto delle dichiarazioni. 2. L'A.I.M.A. comunica al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione IV - Via XX Settembre, n. 20 - Roma, entro il 30 giugno successivo alla campagna di commercializzazione in causa, le superfici per le quali è stato effettuato il pagamento dell'aiuto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 18 gennaio 1991 Il Ministro: SACCOMANDI Visto, il Guardasigilli: VASSALLI Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1991 Registro n. 4 Agricoltura, foglio n. 1
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