Titolo III

Art. 13

In vigore dal 6 mar 1991
1. Il produttore deve comunicare all'ufficio presso il quale ha presentato la domanda di coltivazione eventuali cambi di residenza o di domicilio. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'amministrazione abbia inviato la comunicazione dell'effettuazione del sopralluogo ed il produttore abbia omesso di comunicare, nelle prescritte forme, il cambio di residenza o di domicilio, l'amministrazione respinge la domanda di concessione dell'aiuto, applicando eventualmente la disposizione di cui al comma successivo. 2. In tutti i casi in cui il provvedimento concessorio dell'aiuto è stato emesso sulla base di presupposti successivamente verificati insussistenti, parzialmente o totalmente, l'amministrazione ne dispone la decadenza recuperando gli importi eventualmente già erogati ed avviando, se del caso, le procedure per la comminazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, e dal decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987. 3. La mancata sottoscrizione della dichiarazione di coltivazione, redatta in tutte le sue parti conformemente allo schema di dichiarazione di cui all'allegato del presente regolamento, comporta il rigetto della domanda di concessione dell'aiuto. La medesima sanzione si applica nei confronti delle domande di aiuto prive dell'autenticazione della sottoscrizione nelle forme di legge.
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Art. 13 Regolamento recante disposizioni per la concessione dell'aiuto previsto dalle norme CEE per il grano saraceno, la scagliola ed il miglio. — Testo vigente | Portale Normativo