Titolo II
Art. 12
In vigore dal 6 mar 1991
1. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti , gli organi incaricati dovranno comunicare a ciascun produttore il giorno in cui verrà effettuato il sopralluogo presso il fondo interessato, specificando che in tale occasione dovrà essere presente lo stesso produttore oppure un delegato.
2. Tale comunicazione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno spedita almeno dieci giorni prima della data prescelta per il controllo.
3. Qualora il produttore o il suo delegato non siano presenti al controllo, ovvero non vengono esibiti i documenti catastali, il richiedente decade dal diritto all'aiuto.
4. Eventuali impedimenti, in ordine alla presenza del produttore o del suo delegato al sopralluogo di cui al precedente primo comma, ed in ordine all'esibizione agli incaricati del controllo della prescritta documentazione catastale, vanno rappresentati e documentati all'organo di controllo entro dieci giorni dalla data di ricezione dell'avviso di cui al precedente punto 2, pena la decadenza dal diritto all'aiuto e l'esclusione dal beneficio stesso per la campagna successiva. Al verificarsi di tale ipotesi, gli organi di controllo dovranno fissare, entro i cinque giorni successivi alla data di arrivo della comunicazione del produttore relativa all'impedimento rappresentato, una nuova data per l'espletamento del sopralluogo.
5. Alla medesima sanzione di cui al primo capoverso del punto precedente soggiace il richiedente che non consente comunque l'espletamento del controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-12