Titolo II
Art. 7
In vigore dal 6 mar 1991
1. Gli organi e gli uffici di cui all', ricevute le dichiarazioni di coltivazione riscontrano, mediante i dati catastali ed anche con l'uso di un elaboratore, che nessuna particella sia oggetto di più dichiarazioni, presentate dallo stesso soggetto o da più soggetti, e riguardanti lo stesso cereale o cereali diversi.
2. In ogni caso in cui la stessa particella risulti inclusa in più dichiarazioni di coltivazione, le dichiarazioni stesse sono escluse ed il contributo sarà corrisposto solo a quello, tra i richiedenti, che dimostri di essere l'effettivo coltivatore del prodotto, salva l'applicazione delle eventuali sanzioni penali.
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Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-7