Titolo II
Art. 8
In vigore dal 6 mar 1991
1. Per l'attuazione del controllo di cui agli del regolamento CEE n. 2689/90, gli organi, di cui all', debbono eseguire un controllo a campione delle superfici presentate.
2. Il campione delle aziende da sottoporre a controllo deve essere rappresentativo dell'intera provincia e formato tenendo conto dei seguenti parametri:
a) fisici:
altimetria;
maglia poderale;
grado di accorpamento fondiario;
b) economici:
modo di conduzione;
indirizzo produttivo;
avvicendamento colturale.
3. Criteri di sorteggio delle aziende: l'amministrazione deve elaborare trasparenti criteri di sorteggio delle aziende da sottoporre a controllo, disponendo la individuazione di esse in base alle successioni alfabetica o numerica ed effettuando l'estrazione di una lettera o del numero di protocollo della dichiarazione di coltivazione. L'amministrazione può seguire qualsiasi altro metodo, previamente determinato, che assicuri comunque la casualità della scelta.
4. Per la formazione del campione, che dovrà costituire oggetto di apposito verbale, si ritiene necessaria la presenza di un rappresentante dei produttori di grano saraceno, scagliola e miglio designato dalle organizzazioni professionali agricole.
5. La percentuale globale delle aziende da assoggettare al controllo, in ciascuna unità amministrativa, non può essere inferiore al 5% delle domande presentate.
6. Il limite di cui al precedente paragrafo deve essere portato al 10%, qualora in una unità amministrativa, viene accertata una superficie effettivamente coltivata inferiore al 96% della superficie dichiarata nelle domande controllate.
7. Il controllo delle superfici oggetto del sopralluogo aziendale, da ultimare nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il periodo abituale della raccolta, deve essere effettuato:
a) preliminarmente, mediante identificazione sulla base dell'estratto della mappa catastale;
b) successivamente, mediante metodo agrimensorio unitamente o disgiuntamente ad altri metodi che utilizzino le tecniche aereofotogrammetriche o di telerilevamento nonché quelli che eventualmente, in relazione alla evoluzione tecnologica, saranno previsti dalla specifica regolamentazione comunitaria.
8. La misurazione prevista nel precedente comma 7 deve essere eseguita secondo il metodo seguente:
superfici costituenti un solo appezzamento:
misurazione dello stesso;
superfici costituite da appezzamenti non accorpati:
a) da due a cinque appezzamenti non accorpati:
misurazione dell'appezzamento più esteso e di quello di estensione media;
b) da sei a dieci appezzamenti non accorpati:
misurazione dei due appezzamenti più estesi e di uno di media estensione;
c) oltre dieci appezzamenti non accorpati:
misurazione delle due superfici più estese e di tre appezzamenti di estensione media.
9. Lo scarto di superficie che risulti dalla misurazione, effettuata con i criteri di cui sopra, rispetto alla superficie dichiarata per gli stessi appezzamenti, viene estrapolato sull'intera superficie dichiarata.
10) Nell'ipotesi prevista dal precedente comma 9, il produttore può richiedere all'organo di controllo l'immediata misurazione della superficie totale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-8