Titolo I
Art. 5
In vigore dal 6 mar 1991
1. Ai fini della concessione dell'aiuto, il produttore di grano saraceno, di scagliola e di miglio, presenta all'organo di controllo competente per territorio, entro il 31 dicembre successivo alla campagna di commercializzazione in causa, la fattura di vendita del prodotto, nella quale devono essere contenute almeno le seguenti indicazioni:
a) quantità espressa in tonnellate;
b) tipo di cereale venduto.
Storico versioni
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