Titolo I
Art. 1
In vigore dal 6 mar 1991
IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE
Visto il regolamento CEE del Consiglio n. 2727/75 del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali, modificato da ultimo dal regolamento CEE n. 1340/90, ed in particolare l'art. 10-ter;
Visto il regolamento CEE della commissione n. 2689/90 del 19 settembre 1990, concernente le modalità di applicazione del regime di corresponsione dell'aiuto medesimo;
Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, concernente il riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., in particolare il punto e) dell';
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;
Visto il decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 898, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 1987, recante: "Misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari";
Visto il decreto-legge 7 settembre 1987, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1987, n. 460, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1987, recante: "Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza di regolamenti comunitari in materia agricola";
Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale;
Considerato che i regolamenti comunitari sopra citati demandano agli Stati membri l'adozione di determinati provvedimenti, atti ad assicurare nei rispettivi territori l'applicazione del regime di aiuto;
Considerata la necessità di emanare i necessari provvedimenti nazionali di applicazione della normativa comunitaria sopra citata;
Viste le designazioni delle regioni interessate per quel che concerne gli uffici ai quali affidare il compito della ricezione, della istruttoria, del controllo e della liquidazione delle domande di aiuto;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, espressosi in data 6 dicembre 1990;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 17, commi terzo e quarto, della citata legge n. 400 del 1988;
A D O T T A
il seguente regolamento:
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1. Ai sensi dell'- ter del regolamento del Consiglio CEE n. 2727/75, citato in premessa, l'aiuto sarà concesso ai produttori di grano saraceno, di scagliola e di miglio seminato nelle superfici facenti parte del territorio nazionale.
2. L'aiuto, limitato a 10 ettari per azienda, è concesso per le superfici:
a) sulle quali è stata effettuata la semina ed è stato conseguito il raccolto. In conformità delle disposizioni di cui all', punto 2, primo trattino, del regolamento della commissione CEE n. 2689/90 del 19 settembre 1990, si considera che su una superficie coltivata a grano saraceno o scagliola o miglio sia stata effettuata la semina e sia stato conseguito il raccolto quando tale superficie è stata ed è oggetto di normali lavori di coltivazione;
b) per le quali, in conformità alle disposizioni di cui all'- ter, punto 1, del regolamento CEE n. 2727/75 del Consiglio del 29 ottobre 1975, è stato stipulato un contratto di coltivazione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.agricoltura.e.foreste:decreto:1991-01-18;49#art-1