Art. 6

Modalità di trattamento

In vigore dal 31 gen 1991
1. L'assunzione dei farmaci sostitutivi ha luogo, alla presenza del medico o di personale sanitario formalmente di volta in volta dallo stesso delegato, nella sede del servizio. 2. Nei casi di comprovata impossibilità da parte del soggetto in trattamento, la somministrazione può essere domiciliare. Il personale sanitario addetto al trattamento deve accertare personalmente, sotto la propria responsabilità, l'assunzione del farmaco sostitutivo da parte del soggetto. 3. Nei casi in cui il soggetto in trattamento non si presenti al servizio, gli operatori si attivano al fine di individuarne le cause e promuovere ogni utile intervento nell'interesse del soggetto stesso. 4. Non è consentita l'effettuazione di programmi esterni. Quelli in corso, autorizzati in base all' del decreto ministeriale 10 ottobre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 13 ottobre 1980, possono essere completati.
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