Art. 7

Durata e dosaggi del trattamento

In vigore dal 31 gen 1991
1. Il trattamento con farmaci sostitutivi è a tempo determinato e personalizzato; esso è effettuato con i dosaggi minimi necessari per conseguire la disintossicazione. 2. La opportunità di proseguire il trattamento con farmaci sostitutivi o di apportarne modifiche nell'ambito del programma integrato, è determinata, in corso di terapia, dal dirigente del servizio, d'intesa con gli operatori che seguono il trattamento, sulla base dei mutamenti intervenuti nello stato di salute, a livello psicologico, sociale e del comportamento di assunzione delle sostanze stupefacenti. 3. L'andamento di tutti i programmi multimodali che prevedono l'impiego di farmaci sostitutivi formerà oggetto di apposita rilevazione, da effettuare con cadenza semestrale, nell'ambito della raccolta dei dati, di cui all'art. 1-ter, comma 2, della legge n. 685 del 1975, introdotto dall' della legge n. 162 del 1990. Sulla base delle risultanze di detta rilevazione saranno disposte le modifiche alla disciplina stabilita con il presente regolamento che si rendessero eventualmente necessarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo