Art. 3

Disponibilità e sedi dei trattamenti

In vigore dal 31 gen 1991
1. I servizi per le tossicodipendenze assicurano la disponibilità del trattamento farmacologico con farmaci sostitutivi nell'ambito delle varie forme di assistenza di carattere medico, psicologico, sociale e riabilitativo. 2. L'impiego di farmaci sostitutivi è attivato e condotto dal personale medico dei servizi per le tossicodipendenze competenti per territorio e, per quanto di loro competenza, delle apposite strutture ospedaliere e universitarie.
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urn:nir:ministero.sanita:decreto:1990-12-19;445#art-3

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